Dal 26 settembre 2026 la manutenzione degli impianti antincendio può essere eseguita soltanto da tecnici manutentori qualificati. È l'ultimo tassello del decreto controlli antincendio (DM 1° settembre 2021), la cui parte più delicata — l'articolo 4 sulla qualificazione dei manutentori — è stata rinviata per quattro anni e ora entra finalmente in vigore. A ridosso della scadenza, però, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un decreto integrativo che introduce una valvola di sfogo: chi ha già presentato domanda di qualificazione può continuare a lavorare fino al 31 marzo 2027.
Per chi gestisce un immobile produttivo, un magazzino, un ufficio o un'attività aperta al pubblico la domanda pratica è una sola: le manutenzioni che ho in programma le può ancora firmare il mio fornitore?
Cosa prevede il decreto controlli antincendio
Il DM 1° settembre 2021 attua l'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. In concreto impone tre cose al datore di lavoro:
- eseguire controlli e manutenzioni secondo le disposizioni di legge, la regola dell'arte e le norme tecniche di riferimento (UNI, EN, CEI, ISO) e i manuali del fabbricante;
- tenere un registro dei controlli costantemente aggiornato, con le annotazioni dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione;
- affidare gli interventi a tecnici manutentori qualificati secondo i criteri dell'Allegato II.
Le prime due prescrizioni sono operative dal 25 settembre 2022. La terza è quella slittata più volte, fino all'ultima proroga al 25 settembre 2026.
Cosa cambia con il DM 22 settembre 2026
Il decreto del Ministero dell'Interno del 22 settembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, inserisce nel decreto del 2021 un nuovo articolo 6-bis con disposizioni transitorie. La sostanza: i soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti antincendio fino alla conclusione della valutazione e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2027.
È una misura di continuità operativa, non un nuovo rinvio: chi non ha presentato istanza entro il 25 settembre non rientra nel regime transitorio. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inoltre chiarito che l'eventuale mancanza, al momento dell'istanza, della documentazione del pre-accordo con il soggetto formatore non blocca l'avvio della valutazione: è ammessa una dichiarazione di impegno a produrla successivamente.
Chi è il tecnico manutentore qualificato
Non è una qualifica generica: si ottiene per singola tipologia di impianto o attrezzatura. Un tecnico può essere qualificato sui sistemi di rivelazione e allarme incendio e non sulle reti idranti, o viceversa. L'iter passa dal portale Corpo Digitale dei Vigili del Fuoco, con accesso SPID o CIE, e prevede due strade: esame completo dopo un corso presso soggetti formatori accreditati, oppure esame in forma ridotta per chi già svolgeva l'attività da almeno tre anni al 25 settembre 2022. Dopo la verifica documentale il sistema genera un Nulla Osta Transitorio (NOT) per ciascun presidio, che consente di operare in attesa delle prove d'esame.
Per gli impianti che seguiamo più spesso i riferimenti tecnici sono la UNI 11224 per i sistemi di rivelazione e allarme incendio, con verifica periodica semestrale, e la UNI ISO 7240-19 per i sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC).
Cosa deve fare la tua azienda, in concreto
- Chiedi al fornitore l'attestato di qualificazione, verificando che copra la tipologia di impianto su cui interviene. Se l'attestato non c'è ancora, chiedi la ricevuta dell'istanza presentata entro il 25 settembre 2026 e, dove rilasciato, il Nulla Osta Transitorio: sono i documenti che legittimano l'attività fino al 31 marzo 2027.
- Metti in calendario il 31 marzo 2027. Dopo quella data il regime transitorio decade: servirà l'attestato. Se il tuo manutentore non lo avrà ottenuto, ti servirà un fornitore alternativo — meglio saperlo a gennaio che ad aprile.
- Allega la documentazione al registro dei controlli. In caso di verifica o di sinistro, dimostrare di aver affidato la manutenzione a soggetto abilitato è parte della diligenza richiesta al datore di lavoro.
- Fai l'inventario degli impianti soggetti. Estintori, reti idranti, impianti di spegnimento, rivelazione e allarme incendio (IRAI), allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC) evacuazione di fumo e calore, porte ed finestre resistenti al fuoco: ognuno ha la sua periodicità e la sua tipologia di qualifica.
Non sai se i tuoi impianti rientrano tra quelli soggetti al decreto? Mandaci l'elenco: ti diciamo quali sono, con quali periodicità e cosa deve avere chi ci mette le mani. → Richiedi la verifica
Gli impianti soggetti e le norme di riferimento
L'allegato I del decreto elenca gli impianti e le attrezzature soggetti a controllo e manutenzione, con la norma tecnica che ne definisce modalità e periodicità. Se uno di questi è presente nella tua attività, rientra negli obblighi del decreto.
| Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio | Norme e specifiche tecniche di riferimento |
|---|---|
| Estintori | UNI 9994-1 |
| Reti di idranti | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
| Impianti sprinkler | UNI EN 12845 |
| Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) | UNI 11224 |
| Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) | UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 |
| Sistemi di evacuazione di fumo e calore | UNI 9494-3 |
| Sistemi a pressione differenziale | UNI EN 12101-6 |
| Sistemi a polvere | UNI EN 12416-2 |
| Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
| Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
| Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) | UNI EN 14972-1 |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso | UNI 11280, serie UNI EN 15004 |
| Sistemi estinguenti ad aerosol condensato | UNI EN 15276-2 |
| Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
| Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
Fonte: allegato I al DM 1° settembre 2021. L'elenco riporta gli impianti e le attrezzature soggetti a controllo e manutenzione con le relative norme tecniche.
Come lavoriamo noi
Futura gestisce circa 2.000 impianti in manutenzione programmata per oltre 500 clienti attivi in provincia di Varese, Milano e Monza. Per ogni contratto teniamo traccia delle scadenze, degli interventi e della documentazione: il registro dei controlli non è un adempimento che scarichiamo sul cliente, è parte del servizio.
Se vuoi una verifica della posizione dei tuoi impianti rispetto al decreto controlli — quali sono soggetti, con quali periodicità e con quale documentazione — scrivici per una consulenza e visita i nostri servizi di manutenzione impianti antincendio.
Domande frequenti
Da quando è obbligatorio il tecnico manutentore qualificato antincendio?
Dal 26 settembre 2026. L'obbligo previsto dall'art. 4 del DM 1° settembre 2021 decorre dal giorno successivo al 25 settembre 2026, termine dell'ultima proroga.
Cosa prevede la proroga al 31 marzo 2027?
Il DM 22 settembre 2026 consente a chi ha presentato regolare istanza di valutazione entro il 25 settembre 2026 di continuare a eseguire manutenzioni e controlli fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Quali impianti rientrano nel decreto controlli antincendio?
Impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio: estintori, reti di idranti, impianti di spegnimento, sistemi di rivelazione e allarme incendio, sistemi di controllo di fumo e calore, porte ed elementi resistenti al fuoco. La qualifica del tecnico è rilasciata per singola tipologia.
Cosa devo chiedere al mio manutentore antincendio?
L'attestato di qualificazione per la tipologia di impianto oggetto dell'intervento oppure, nel regime transitorio, la ricevuta dell'istanza presentata entro il 25 settembre 2026 e il Nulla Osta Transitorio. La documentazione va conservata insieme al registro dei controlli.
Il registro dei controlli è obbligatorio?
Sì, dal 25 settembre 2022. Il datore di lavoro deve tenerlo costantemente aggiornato con le annotazioni dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2026 — Decreto 22 settembre 2026
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — DM 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. (Decreto controlli)
- VVF Comando di Varese — Tecnici manutentori qualificati
- Assistal — D.M. 22/09/2026, modifiche al decreto controlli
- Confindustria Siracusa — disposizioni transitorie per la qualificazione dei tecnici manutentori
- Ambiente&Sicurezza — art. 6-bis, testo della disposizione transitoria